Con il messaggio n. 2418/2026, l’Inps illustra le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, recante “Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica” (cfr. comunicazione Ance del 1° luglio scorso), e fornisce le relative istruzioni operative.
Si riportano di seguito le indicazioni dell’Istituto di interesse per il settore.
Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 dispone che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d.lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.
Pertanto, come illustrato dall’Inps nel messaggio in commento, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
L’Inps ricorda che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già, in via generale, della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’articolo 6 in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale, confermando la disposizione già prevista, in via generale, dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. n.148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).
L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:
Aspetti contributivi
Come detto, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.
L’Inps chiarisce che, quindi, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).
L’Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).
L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.
Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge n. 107/2026, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Istruzioni operative
Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UniEmens-Cig, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.3 e 1.4.
Risorse finanziarie
Come previsto dal citato dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.
Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all’Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.
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Fermo restando quanto sopra, nel messaggio in esame l’Inps comunica di avere recentemente riepilogato le indicazioni operative relative alle regole ordinarie di ricorso alla CIGO nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo nel messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026. Tale messaggio, di cui si allega il testo, non è stato pubblicato nel portale dell’Istituto, essendo stato trasmesso direttamente alle relative Strutture territoriali.
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