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Lavoro

DL n. 107/2026: CIGO – Tutele per emergenze climatiche

1 Luglio 2026
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  • lavoro
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2026 è stato pubblicato il decreto-legge n. 107/2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”, in vigore dal 27 giugno 2026.

Con riferimento alla materia del lavoro, si segnala l’articolo 6 “Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica”.

In particolare, al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO), non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo, ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

Pertanto, anche per le imprese del settore edile i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, con intervento del trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane nel biennio mobile).

 Sebbene la disposizione in esame faccia riferimento sotto il profilo letterale alle “attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore“, da chiarimenti informali ricevuti dal Ministero del Lavoro, la norma risulta avere portata generale, senza essere, quindi, limitata ai soli lavori riguardanti la realizzazione di opere infrastrutturali. Del resto, tale interpretazione è necessitata anche in considerazione del fatto che il medesimo richiamo alle opere infrastrutturali è contenuto nel successivo comma 2 riguardante la disciplina della cassa integrazione per le imprese agricole.

Peraltro, nell’apposito comunicato stampa del Consiglio dei Ministri è stato precisato che il decreto in esame introduce, in tema di emergenze climatiche, misure già vigenti negli scorsi anni. Infatti, si ricorda che la disciplina in commento era stata introdotta per il secondo semestre degli anni 2023, 2024 e 2025 (cfr., da ultimo, comunicazione Ance del 7 agosto 2025).

Inoltre, la norma precisa che alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della norma stessa si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 (disposizione di carattere generale in materia di CIGO, la quale prevede, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).

I benefici in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.  È attribuito all’Inps il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti.

Si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps.

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