• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata prorogata la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici anche per il secondo semestre del 2021.

Caro materiali: le compensazioni per i lavori pubblici anche per il secondo semestre 2021

23 Febbraio 2022
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 2021, n. 234 ossia la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Nello specifico, l’art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio ha modificato l’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021), che aveva introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estendendo tale disciplina anche per il secondo semestre del 2021.

In particolare, l’art. 1, co. 398 e co. 399 cit. ha previsto:

  • la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, fino al 31 dicembre 2021;
  • la rilevazione, con apposito DM del MIMS da adottarsi entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
  • l’incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, stanziando altri € 100 milioni per l’anno 2022.

 

Pertanto, come per il primo semestre, ai fini del riconoscimento delle compensazioni anche per il secondo semestre 2021, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante un’ulteriore istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di rilevazione, atteso entro il 31 marzo 2022.

Si ricorda che la disciplina introdotta ha ancora carattere eccezionale ed è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente, oltre che ai lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno 2021, anche ai lavori eseguiti e contabilizzati nel secondo semestre dell’anno 2021.

Inoltre, la compensazione introdotta dall’articolo 1-septies si applicherà ancora esclusivamente ai contratti – per cui è stata presentata offerta nel 2020 o negli anni antecedenti – in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, ossia alla data di entrata in vigore della dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

 

riportiamo la norma citata

398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « di alcuni  materiali  da  costruzione
verificatisi nel primo semestre  dell'anno  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « di alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi
nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali,  in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre  dell'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre  2021  e
il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori  all'8  per  cento,  verificatesi
rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »; 
    b) al comma 3, le parole: « 30 giugno  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre »; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui  al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei  decreti  di  cui  al
comma 1 ». 
  399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata  la  spesa
di 100 milioni di euro per il 2022. 

47730-artt23-24LeggeBilancio2022-revisione2021-2.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata