Con la Legge di Bilancio 2022 è stata prorogata la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici anche per il secondo semestre del 2021.
Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge 31 dicembre 2021, n. 234 ossia la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Nello specifico, l’art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio ha modificato l’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021), che aveva introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estendendo tale disciplina anche per il secondo semestre del 2021.
In particolare, l’art. 1, co. 398 e co. 399 cit. ha previsto:
Pertanto, come per il primo semestre, ai fini del riconoscimento delle compensazioni anche per il secondo semestre 2021, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante un’ulteriore istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di rilevazione, atteso entro il 31 marzo 2022.
Si ricorda che la disciplina introdotta ha ancora carattere eccezionale ed è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente, oltre che ai lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno 2021, anche ai lavori eseguiti e contabilizzati nel secondo semestre dell’anno 2021.
Inoltre, la compensazione introdotta dall’articolo 1-septies si applicherà ancora esclusivamente ai contratti – per cui è stata presentata offerta nel 2020 o negli anni antecedenti – in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, ossia alla data di entrata in vigore della dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
riportiamo la norma citata
398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »; b) al comma 3, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »; c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui al comma 1 ». 399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.
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