Dai soggetti ammessi, agli immobili agevolati, agli interventi ed ai limiti di spesa, fino alle modalità per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.
Questi i diversi temi relativi ai Superbonus al 110%, affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella CM 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale vengono anche ufficializzati alcuni chiarimenti informali già resi nei mesi scorsi[1].
La nuova Circolare non tiene conto, invece, delle modifiche apportate alla disciplina dei bonus potenziati al 110% ed all’estensione dei termini di applicazione, previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n.46) ed entrata in vigore il 1º gennaio 2021.
Con tale provvedimento è stato, tra l’altro, disposto che il potenziamento al 110% sarà applicato anche alle spese sostenute sino al 30 giugno 2022, con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati anche per il 2022, sempre dalla legge di Bilancio 2021.
Per una sintesi dei principali chiarimenti contenuti nella CM 30/E/2020 si trasmette uno schema organizzato per argomenti.
Infine, si evidenzia che con la Risoluzione 83 del 28 dicembre 2020 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (cd. DL “Rilancio”) convertito con modifiche dalla legge 77/2020:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, “DL Rilancio”, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e. n. 326047 del 12 ottobre 2020.
Si ricorda, in ogni caso, che l’ANCE sta ultimando l’aggiornamento della Guida sui Superbonus, tenendo conto di tutte le recenti novità.
[1] Cfr. ANCE “Superbonus – Nella CM 30/E/2020 le ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate” – ID n.42929 del 23 dicembre 2020; “Superbonus al 110%, ok ai lavori sulla terza unità immobiliare se ne beneficia il locatario” – ID n.41630 del 21 settembre 2020; “Superbonus al 110% per lavori condominiali – OK per le unità A/1”– ID n. 41786 del 1° ottobre 2020; “Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID n. 42175 28 ottobre 2020; “Superbonus – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini” – ID n. 42503 del 23 novembre 2020.