Con l'approvazione di cui vi abbiamo informato vengono modificati le modalità di esclusione delle offerte anomale
Il 07 Luglio 2015, l’ARS ha proceduto ad approvare il Disegno di Legge n°488-762/A, recante “Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011”.
La Legge Regionale, non ancora pubblicata nella GURS, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed ha riscritto il comma 6 dell’Art.19 della Legge Regionale 12/2011 che regolamenta il criterio di aggiudicazione. La nuova normativa si applicherà a tutti gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria (fissata in 5.278.000 di Euro) e qualora le amministrazioni aggiudicatrici si affideranno al criterio del prezzo più basso.
La novità, fortemente voluta da ANCE, è stata inserita al comma 6-ter (del citato art.19), che prevede, per quelle imprese che effettuano un ribasso superiore al 25%, di produrre, sin dalla presentazione dell’offerta, le relative analisi giustificative che saranno valutate dalla Commissione di gara nel caso esse risultino aggiudicatarie. Lo spirito della norma è chiaramente quello di scoraggiare ribassi temerari superiori al 25%.
Qualora l’Ente scelga il criterio del prezzo più basso, la Legge Regionale approvata, prevede, in generale, l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari.
Infine, qualora il valore determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara sarà aggiudicata a quest’ultima.
Ovviamente, se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10, il criterio applicabile è quello del “massimo ribasso secco”, con facoltà per l’Ente di sottoporre l’offerta migliore a valutazione di congruità.
Il testo approdato in aula ed approvato ha comunque alcune criticità.
L’art. 6 bis della LR12/2011 modificata ha efficacia transitoria (allo stato 31/12/2015) ed è un meccanismo facoltativo per la SA.
L’art. 6 ter rimanda ad un provvedimento assossoriale senza prevedere una norma che copra il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della elgge e l’emenanzione di detto provvedimento.
Auspichiamo, ed in tal senso ci attiveremo, per una circolare applicativa che garantisca la piena operatività di subito.
Onde rendere più semplice ed intuitiva la nuova normativa si propone due esempi relativi ad appalti sotto la soglia comunitaria, il primo con decremento della media (numero dopo la virgola dispari), il secondo con incremento della media (numero dopo la virgola pari).
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