Con l’interpello n. 2/2026, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di assolvere, mediante strumenti digitali, agli obblighi di consegna e di acquisizione della documentazione connessa all’instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Dicastero ha risposto ai seguenti quesiti presentati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro:
Documenti a contenuto meramente informativo
Con riferimento al primo quesito, il Ministero del lavoro ha richiamato i precedenti interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012, relativi alla consegna del prospetto paga mediante strumenti telematici, evidenziando come la normativa non imponga, in assenza di specifiche prescrizioni, l’utilizzo di un determinato supporto materiale per la trasmissione della documentazione.
I principi espressi nei citati interpelli possono ritenersi applicabili anche agli ulteriori documenti concernenti il rapporto di lavoro che non richiedano una manifestazione di volontà o una dichiarazione del lavoratore.
Inoltre, sotto il profilo tecnico-organizzativo, il Dicastero non ha ravvisato elementi ostativi alla messa a disposizione della documentazione mediante un’area riservata di una piattaforma aziendale accessibile al lavoratore interessato, purché il processo adottato assicuri adeguate garanzie in ordine:
La piattaforma, ferma restando la responsabilità datoriale per l’adempimento e l’osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali, può essere gestita:
Pertanto, in assenza di disposizioni che prescrivano specifiche modalità di consegna, gli obblighi documentali possono essere assolti mediante messa a disposizione dei documenti in un’area riservata della piattaforma aziendale accessibile esclusivamente al lavoratore interessato, purché siano garantiti:
La messa a disposizione può riguardare contestualmente più documenti, anche con un’unica conferma di presa visione riepilogativa, purché il sistema registri distintamente, per ciascun documento, la data di messa a disposizione e la relativa presa visione, ove richiesta.
Le medesime garanzie possono essere assicurate anche mediante trasmissione con posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che consentano la prova dell’avvenuta consegna, secondo i principi già espressi con i citati interpelli n. 1/2008 e n. 13/2012.
L’eventuale indisponibilità temporanea della piattaforma non esonera dal rispetto dei termini previsti per i singoli adempimenti. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurare modalità alternative di consegna, conservandone evidenza.
Documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore
Con riguardo al secondo quesito concernente la documentazione che richiede una dichiarazione di scienza o di volontà del lavoratore, occorre distinguere il momento dell’identificazione elettronica di tale soggetto da quello della formazione e sottoscrizione del documento informatico.
Sotto il primo profilo, l’utilizzo di strumenti di identificazione elettronica quali il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) risulta coerente con quanto previsto dall’articolo 64 del CAD e consente di associare con adeguato grado di affidabilità l’operazione effettuata al soggetto che vi accede. In particolare, l’articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD contempla l’utilizzo da parte dei soggetti privati di SPID e della Carta d’Identità Elettronica ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi in rete. L’impiego di tali strumenti nell’ambito di piattaforme digitali utilizzate per la gestione del rapporto di lavoro trova, pertanto, uno specifico fondamento nella disciplina vigente.
Tuttavia, il Dicastero ha precisato che occorre distinguere il momento dell’identificazione elettronica del lavoratore da quello della formazione e della sottoscrizione del documento informatico.
L’identificazione effettuata mediante SPID o CIE non può essere considerata, di per sé, equivalente all’apposizione di una firma elettronica, dovendosi, invece, verificare l’idoneità del processo informatico complessivamente adottato ad assicurare le garanzie richieste dall’articolo 20 del CAD e dalla relativa disciplina tecnica.
Ai fini della validità ed efficacia del documento informatico, assumono, infatti, rilievo le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del CAD, secondo cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed è idoneo a produrre gli effetti previsti dall’articolo 2702 c.c. quando vi sia apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata ovvero quando esso sia formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisca sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta e inequivoca al medesimo autore.
In tale ambito assumono, inoltre, rilievo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), con particolare riferimento agli effetti giuridici delle firme elettroniche e ai requisiti della firma elettronica avanzata.
Tra le soluzioni idonee rientrano quelle di firma elettronica avanzata realizzate nel rispetto dell’articolo 26 del Regolamento eIDAS e degli articoli 55-61 del DPCM 22 febbraio 2013, nelle quali il firmatario, previamente identificato anche mediante SPID o CIE, sottoscrive con un meccanismo posto sotto il suo esclusivo controllo, quale un codice monouso ricevuto su un dispositivo nella sua disponibilità esclusiva, secondo modelli già diffusi in altri settori. Resta a carico del soggetto che eroga la soluzione il rispetto degli obblighi previsti dalle citate regole tecniche, in particolare in ordine all’identificazione del firmatario, all’informativa, alla conservazione delle evidenze e alla verificabilità dell’integrità del documento.
In proposito, il Dicastero ha evidenziato come non sia possibile attribuire rilievo all’articolo 65 del CAD, richiamato nell’istanza, atteso che tale disposizione disciplina specificamente le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici e non può costituire, pertanto, il fondamento diretto della validità delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti di un datore di lavoro privato.
Parimenti, con riguardo alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il Dicastero ha precisato che l’articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD, nel disciplinare l’utilizzo dei sistemi di identificazione da parte dei soggetti privati, richiama espressamente soltanto SPID e CIE. Pertanto, non si può utilizzare la CNS come modalità equivalente allo SPID e alla CIE, in assenza di una specifica disposizione normativa.
In conclusione, con l’interpello in esame, il Ministero del lavoro non ha ravvisato elementi ostativi alla digitalizzazione degli adempimenti sopra richiamati. In particolare:
Restano fermi gli eventuali requisiti di forma e i termini prescritti dalla disciplina propria di ciascun documento, la cui verifica compete al datore di lavoro, nel rispetto del CAD, del Regolamento eIDAS e delle pertinenti Linee guida AgID.
Il Ministero del Lavoro ha precisato, infine, che, per tutte le tipologie di documenti oggetto dell’interpello, il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, anche in occasione di eventuali accertamenti ispettivi:
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