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Lavoro

Inps, circ. n. 92/2026: nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia

11 Settembre 2026
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  • lavoro
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Su concorde parere del Ministero del Lavoro, l’Inps, con la circolare n. 92/2026, fornisce nuove indicazioni, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale, sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.

Nello specifico, a partire dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della citata circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato (qualora nello stesso sia valorizzato l’apposito campo) anche in caso di visita ambulatoriale e purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Si riepilogano di seguito i contenuti della circolare in oggetto.

Innanzitutto, l’Istituto ricorda che, per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

L’Inps richiama una disposizione del decreto del Ministero del Lavoro 16 maggio 1963, secondo cui “L’indennità giornaliera […] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato […]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico”.

Sulla base di tale disposizione, l’Istituto ha precisato, nel tempo, che il primo giorno dell’evento di malattia viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). L’individuazione di tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

Peraltro, per non penalizzare il lavoratore nei casi in cui, pur avendo chiamato il medico curante, la visita medica non venga effettuata da quest’ultimo nello stesso giorno della chiamata, l’Inps riconosce, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico in caso di visita domiciliare. In tale ipotesi, nel certificato il medico curante deve valorizzare i campi “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita, e il campo “Visita domiciliare”.

Il suddetto criterio vale anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia.

Tale riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Inoltre, anteriormente alla data di pubblicazione della circolare qui illustrata, il medesimo riconoscimento era escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Fatta la ricostruzione di cui sopra, l’Inps comunica che, alla luce dell’evoluzione del contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, risulta ora necessario adottare un’interpretazione evolutiva della disposizione riguardante il computo del primo giorno di malattia.

Pertanto, come già riportato in premessa, a decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico (qualora nello stesso sia valorizzato l’apposito campo) anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare allegata.

Allegati
INPS_Circolare-numero-92-del-04-09-2026
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