
Facciamo segueto alla ns news del 7 agosto scorso con cui vi abbiamo comunicato quanto previsto dalla normativa introdotta dall’art. 1-bis del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 e confermata dalla legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152, che consente, per gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.
La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 21 agosto scorso.
La misura è finalizzata a fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente e può essere attivata su richiesta dell’appaltatore e consente alla stazione appaltante di sospendere le trattenute con cui viene progressivamente recuperata l’anticipazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.
Abbiamo predisposto un modello di richiesrta utile allo scopo ma che, ovvimanete, richiede adattamenti ai casi specifici.
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