L’INPS, con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, ha illustrato le misure introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 a favore dei datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Cosa prevede la norma
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e causate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) – come le eccezionali situazioni climatiche e le straordinarie ondate di calore – le imprese edili possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con tre importanti vantaggi:
I termini da rispettare
Le domande vanno presentate, con le consuete modalità telematiche, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività, ad esempio: per un evento iniziato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto.
Attenzione anche ai termini per il pagamento diretto: i dati necessari vanno trasmessi all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione. Decorsi inutilmente questi termini, la prestazione resta a carico dell’impresa.
Il conguaglio
Per le prestazioni anticipate ai lavoratori che eccedono il limite delle 52 settimane, l’INPS ha istituito il nuovo codice di conguaglio “L153” (“Conguaglio CIGO DL 107-2026”) da utilizzare nel flusso Uniemens; per i periodi entro le 52 settimane resta valido il codice ordinario “L038”. Il codice da utilizzare sarà comunicato dall’Istituto tramite il Cassetto previdenziale, insieme all’autorizzazione.
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