Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115/2026, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 83/2026 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”, le cui disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 22 maggio 2026.
Il provvedimento, in particolare, apporta innovazioni agli articoli 4-bis, 5 e 22 del d.lgs. n. 286/98, c.d. Testo unico dell’immigrazione, ai fini del recepimento nell’ordinamento interno della direttiva UE 2024/1233 (abrogativa della direttiva UE 2011/98, recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 40/2014) riguardante una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.
L’articolo 1 del decreto in esame dispone, innanzitutto, che, nell’ambito dell’Accordo di integrazione, allo straniero siano fornite le informazioni, oltreché sui diritti conferiti con il permesso di soggiorno, anche sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l’esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari (art. 4-bis, comma 1-bis, del TUI).
Al fine di rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233 e uniformare la disciplina applicabile, con modifiche all’articolo 5 del TUI, vengono innovate le tempistiche per il rilascio e il rinnovo dei documenti.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno 90 giorni prima della scadenza (viene esteso il termine attuale di 60 giorni) (art. 5, comma 4).
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (viene esteso il termine attuale di 60 giorni) (art. 5, comma 9).
In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il predetto termine di 90 giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge (art. 5, comma 9-bis).
Tale disposizione è applicabile anche al permesso unico lavoro (art. 5, comma 8.1).
Con introduzione all’articolo 5 del comma 8.1-bis, è previsto che, in deroga ai commi 9 e 9-bis del medesimo articolo, il permesso unico lavoro sia rilasciato dal questore entro il termine specifico di 30 giorni dal completamento della domanda.
Alla luce dell’articolazione del procedimento italiano per il rilascio del permesso unico lavoro in due sub-procedimenti (volto il primo al rilascio del nulla osta al lavoro e il secondo, conseguenziale, al rilascio del permesso unico lavoro), per rispettare il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva (UE) 2024/1233, è stato mantenuto fermo il termine attuale dei 60 giorni previsto per il nulla osta al lavoro, ma è stato ridotto dagli attuali 60 a 30 giorni il termine di rilascio del permesso unico lavoro (dalla somma 60+30 scaturisce il complessivo termine di 90 giorni, rispettoso della Direttiva in argomento).
Per quanto concerne, invece, il permesso di soggiorno ordinario, che attiene categorie di persone per le quali non è previsto il previo rilascio del nulla osta, l’innalzamento del termine dagli attuali 60 giorni ai 90 giorni è funzionale a rendere omogeneo tale termine con quello, complessivo (60+30=90), del procedimento volto al rilascio del permesso unico lavoro.
Si dispone, altresì, che nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa, oltre alla dicitura “perm unico lavoro” (come attualmente previsto), devono essere indicate informazioni aggiuntive, relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari, conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell’allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, attuato in Italia attraverso il decreto del Ministro dell’interno 20 gennaio 2021(art. 5, comma 8.1).
Viene quindi precisato che anche al permesso unico lavoro si applica il comma 2-ter dell’art. 5, secondo cui la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto interministeriale che ne stabilisce, altresì, le modalità del versamento.
In conformità alla direttiva europea, il decreto aggiorna, inoltre, l’elenco delle categorie di stranieri escluse dalla disciplina del permesso unico già con il citato d.lgs. n. 40/2014 (art. 5, comma 8.2).
Tra i diversi casi di esclusione, così come aggiornati dal decreto in argomento, si rammentano, in particolare, per quanto di interesse, i seguenti:
Con innovazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del TUI, è previsto che il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.
L’articolo 2 del decreto in esame, infine, individua nel Ministero dell’interno l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il “permesso unico lavoro”. Trattasi di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell’interno, dai Ministeri del Lavoro e della Giustizia, che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 3, clausola di invarianza finanziaria).
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