
Con il Parere n. 4145/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 26 del c.d. “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022), con riferimento alla locuzione “termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021”, rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi.
Il quesito riguardava l’individuazione della data da considerare quale termine finale di presentazione dell’offerta ai fini dell’accesso alla compensazione dell’80% o del 90% dei maggiori costi sostenuti. In particolare, è stato chiesto se dovesse essere considerata la data di scadenza della gara indicata negli atti di gara, quale termine perentorio per la firma digitale e la marcatura temporale della documentazione, oppure la diversa data successivamente fissata dalla stazione appaltante per il caricamento dell’offerta economica, anche nel corso del 2022.
Il MIT ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del “Decreto Aiuti” (e successive modifiche), il termine da considerare è quello originariamente fissato negli atti di gara per la ricezione delle offerte, ossia la data di scadenza stabilita nel bando o nella lettera di invito per la ricezione delle buste telematiche.
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