
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla sicurezza, il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro, l’Accordo, dopo un periodo transitorio e ad eccezione di alcuni obblighi quali la formazione dei datori di lavoro, entrerà in vigore a partire dal prossimo 19 maggio (cfr. documento Ance del 2 aprile 2026).
La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.
La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.
Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:
Per la valutazione dell’efficacia dell’attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l’analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell’arco temporale prescelto. Laddove l’analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.
Con riferimento ai “mancati infortuni”, si ricorda che il Formedil, in collaborazione con Inail, ha elaborato il documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”.
Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.
Si consiglia di personalizzare, con l’aiuto del RSPP, il questionario fornito dall’Ance e di ricorrere al preposto per la compilazione. Si suggerisce una somministrazione per gruppo omogeneo di lavoratori.
Si consiglia di personalizzare, con l’aiuto del RSPP, la check list fornita dall’Ance e di ricorrere al preposto per la compilazione. Si suggerisce una somministrazione per gruppo omogeneo di lavoratori, sia prima che dopo l’intervento formativo al fine di misurare la valutazione di efficacia.
Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.
Si ricorda la FAQ numero 10:
Quesito n. 10 Riguardo alla valutazione dell’efficacia della formazione durante l’esecuzione delle attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che “Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione”. Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni periodiche affrontare la questione della verifica dell’efficacia formativa?
Risposta La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo.
A supporto dei datori di lavoro, e in coerenza con quanto previsto dal punto 7, parte IV, dell’Accordo, si allegano alcuni documenti predisposti dall’Ance utili ai fini della verifica. In particolare:
Il datore di lavoro potrà scegliere la modalità ritenuta più idonea per effettuare la verifica (analisi degli infortuni, questionario, check-list).
I modelli di questionario e di check-list, conformi ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni, sono volutamente basici e potrebbero richiedere adattamenti con il supporto dell’RSPP, nonché eventuali integrazioni in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Si potrebbe coinvolgere il preposto nella compilazione degli strumenti proposti.
Nel caso di un numero elevato di lavoratori, l’osservazione potrebbe essere effettuata per gruppi omogenei.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.