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Credito d’imposta ZES per il 2026-2028: OK ai nuovi modelli di comunicazione

11 Febbraio 2026
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Approvati i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per gli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028.

Lo stabilisce il Provvedimento n.3882 del 30 gennaio scorso dell’Agenzia delle Entrate, che definisce contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni per accedere al beneficio, alla luce della proroga fino al 31 dicembre 2028 prevista dalla legge di bilancio 2026 (art.1, co.438-443, legge 199/2025).

Confermato, anche per il triennio 2026-2028, l’invio di due comunicazioni: una prima, per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere, ed una seconda, definita “integrativa”, ove attestare l’effettiva avvenuta realizzazione degli investimenti comunicati in precedenza.

Le comunicazioni devono essere trasmesse, esclusivamente in via telematica mediante il software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), entro le specifiche scadenze, dettagliate di seguito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Compilazione e trasmissione dei modelli

Primo modello di comunicazione – Avvio degli investimenti

Il modello di comunicazione iniziale (cfr. anche le relative Istruzioni), disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it – è composto da:

  • frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l’impegno alla presentazione telematica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
  • quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

Il modello deve essere trasmesso:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

 

Comunicazione integrativa

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno proceduto all’invio della prima comunicazione, hanno l’onere di presentare una comunicazione integrativa (cfr. le Istruzioni alla comunicazione integrativa).

Mediante tale seconda comunicazione si attesta l’effettiva avvenuta realizzazione dell’investimento dichiarato.

Rispetto alla prima comunicazione, quella integrativa contiene due quadri aggiuntivi:

  •  il quadro C, relativo all’eventuale attestazione di superamento della soglia di 150.000 euro di credito d’imposta, che comporta i controlli antimafia da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’utilizzo del credito ZES (cfr. D.Lgs. 159/2011);
  •  il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione del revisore legale (di cui all’art.7 co. 14, del DM 17 maggio 2024).

Queste le scadenze di invio della comunicazione integrativa per gli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028:

  •  invio dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2026;
  •  invio dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2027;
  •  invio dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2028.

 

Disposizioni comuni alle due comunicazioni

Entrambe le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione di tali attestazioni entro le specifiche scadenza, viene rilasciata, entro i successivi cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli vengono scartati al verificarsi di specifiche ipotesi, quando:

  •  il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell’invio;
  •  il codice attività rientrante nella classificazione ATECO 2025 e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella ZES unica;

(solo per la comunicazione integrativa)

  •  gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate
  •  i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto quelli indicati nella prima comunicazione già trasmessa
  •  non sia stato compilato il quadro C, nell’ipotesi in cui devono essere effettuati i controlli antimafia, in presenza di crediti d’imposta di ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.

Nel caso in cui le comunicazioni siano trasmesse nei quattro giorni precedenti le rispettive scadenze e vengano poi scartate dal servizio telematico, le stesse saranno considerate comunque tempestive se ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi ai termini di invio, riferiti a ciascun periodo d’imposta agevolato.

 

In alcune slides l’ANCE riepiloga le modalità applicative del beneficio fiscale, alla luce della proroga per il triennio 2026-2028 stabilito dalla legge di Bilancio 2026.

Allegati
Provvedimento_n_3882_
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modello_di_comunicazione_(1)
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Istruzioni_(2)
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comunicazione_integrativa_
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Istruzioni_alla_comunicazione_integrativa
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slides
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