Con il messaggio n. 3804/2025, l’Inps fornisce aggiornamenti in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che l’articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame.
L’Inps ribadisce, inoltre, che la “Certificazione della parità di genere” è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.
Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.
Con la successiva circolare n. 137/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.
Con i successivi messaggi n. 4614/2023 e n. 4479/2024 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero per i datori di lavoro privati in possesso delle certificazioni conseguite, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024.
Ciò premesso, con il messaggio in esame l’Istituto rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame, ai datori di lavoro privati che conseguano la“Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. L’Istituto precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l’Inps ribadisce, come già precisato nei messaggi n. 2844/2024 e n. 4479/2024, che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
La retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro.
Con specifico riferimento alla fase di elaborazione delle istanze, l’Inps informa che le domande inoltrate per il riconoscimento dell’esonero rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2026). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presenteall’internodel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze che verrà effettuata nel corso dell’anno 2026, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della “Certificazione di parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non potrà trovare accoglimento.
L’Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
L’Inps evidenzia che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
Inoltre, l’Inps precisa che l’elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.
Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Infine, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.
Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
– preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
– successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 l’Inps fornirà prossimamente ulteriori indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Inps rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.
Al riguardo, l’Inps evidenzia che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
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