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Lavoro

Riduzione contributiva dell’11,50% per anno 2025 – Indicazioni operative INPS – Circolare n. 145/2025

25 Novembre 2025
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Si fa seguito alla comunicazione Ance del 27 ottobre 2025 per informare che, con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2025, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro 29 settembre 2025 (pubblicato il 24 ottobre 2025,).

Caratteristiche della riduzione contributiva

Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 (e nel settore artigianato da 4.13.01 a 4.13.05).

Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale.

La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riduzione degli oneri sociali e del cuneo contributivo (di cui rispettivamente all’art. 120, co. 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, co. 361 e 362, della legge n. 266/2005).

La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).

L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di accesso al beneficio

L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata:

  • rispetto di quanto previsto, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dall’art. 1 co. 1175 della legge n. 296/2006, ossia il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
  • assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per cui sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre riduzioni. A titolo esemplificativo, l’Istituto cita l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 22 del DL n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024 (cd. Decreto Coesione).

Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.

Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens

Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2025, è necessario trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile, nel sito internet dell’Istituto, nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Inps a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda, come sopra indicato, i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025). L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

La verifica della compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione contributiva in esame sarà effettuata nuovamente dall’Istituto in fase di fruizione del beneficio.

Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione può esporre lo sgravio nel flusso Uniemens, con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per le modalità operative di fruizione dell’agevolazione rispettivamente nei casi di matricola sospesa o cessata e di operai non più in forza, si rinvia alle indicazioni riportate nella circolare qui illustrata.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026.

La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2025 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 marzo 2026.

L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.

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INPS__Circolare-numero-145-del-21-11-2025
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