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Accordi quadro e Appalto unico con più lotti: chiarimenti dal MIT sull’imposta di bollo

5 Settembre 2025
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Nel caso di convenzioni o accordi quadro Consip o di altre centrali di committenza, l’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non anche successivamente all’atto della sottoscrizione dei singoli ordinativi che concretizzano la fornitura.

Diversamente, in presenza di un contratto unico aggiudicato dallo stesso operatore ma riferito a più lotti, l’imposta si applica in via autonoma sui contratti riguardanti ogni singolo lotto.

Sono questi i chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramite il “Servizio Supporto Giuridico”), con le risposte nn. 2875/2024 e 2667/2024, in tema di applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’art.18 del Dlgs 36/2023, in caso di accordi quadro e con la risposta n.3320/2025, relativamente agli appalti per lotti.

In assenza di precisazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, e nell’attesa di queste, le indicazioni del MIT assumono rilevanza per chiarire l’applicazione del bollo ad alcune della fattispecie più ricorrenti nell’ambito dei contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, dopo che il Dlg 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ha definito una specifica disciplina dell’imposta per gli appalti pubblici, applicabile in sostituzione di quella ordinaria stabilita dal DPR 642/1972, per i procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 (bandi, o avvisi, pubblicati da tale data o, in assenza di questi, invio degli avvisi a presentare le offerte a partire dalla stessa).

Come noto, infatti, l’art.18, co.10, del ciato Dlgs 36/2023 e l’Allegato I.4 al medesimo Codice prevedono che l’imposta di bollo sui contratti pubblici:

  • deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed ha natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all’art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972). Tale imposta è sostitutiva anche del cd. bollo “forfettario”, pari a 45 euro, applicato ai contratti rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e registrati con procedure telematiche (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);
  • viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto (da calcolarsi al netto dell’IVA), comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr. la Tabella A dell’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023). In particolare, il valore dell’imposta è pari a:
    • 40 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
    • 120 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
    • 250 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
    • 500 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
    • 1.000 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

In virtù di tale disciplina, il MIT fornisce quindi le seguenti indicazioni:

  • Accordi quadro (risposte nn. 2875/2024 e 2667/2024)

Nel caso di convenzioni o accordi quadro Consip o di altre centrali di committenza, viene precisato come l’operatore economico sia tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula della convenzione o accordo quadro, in proporzione al valore massimo del contratto, così come previsto dal citato art.18 del Codice dei Contratti pubblici (Dlgs 36/223) e del relativo Allegato I.4.

Il versamento così effettuato “copre” anche il tributo che sarebbe dovuto in relazione alla stipula dei successivi contratti che costituiscono attuazione della convenzione.

Il MIT precisa, però, che affinché il versamento “una tantum” sia sufficiente è necessario che nell’accordo quadro sia indicato il corrispettivo massimo, sul quale parametrare l’imposta dovuta.

  • Contratto unico per lotti (risposta n. 3320/2025)

Il principio del versamento “unico” dell’imposta di bollo non vale, invece, nel caso di stipula di un contratto unico riferito a più lotti aggiudicati dallo stesso operatore economico.

In tal caso, difatti, i singoli contratti relativi ad ogni lotto sono autonomi e interdipendenti. Tanto è vero che ogni lotto può essere soggetto a vicende diverse: “(si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche)”.

Dunque, in considerazione dell’interdipendenza dei rapporti, ognuno di essi ha rilevanza autonoma anche ai fini dell’imposta di bollo, che dovrà essere calcolata separatamente per ciascun lotto.

Allegati
Risposta_n_2875-2024
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Risposta_n_2667-2024
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Risposta_n_3320-2025
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