Sarà applicata ai rapporti di lavoro instaurati dal 1° ottobre 2025 la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio scorso. La nuova data è stata definita nell’accordo sottoscritto il 15 luglio dalle parti istitutive del Fondo Prevedi (ANCE, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL). La nuova scadenza è stata stabilita in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento dei sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse.
Le parti hanno inoltre concordato che le norme previste al punto 3 dell’accordo del 4 luglio, relative alle competenze di fine rapporto per impiegati e operai con un rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, si applichino anche nei casi in cui la durata del rapporto di lavoro sia esattamente di tre mesi.
Di seguito le novità introdotte:
L’intesa dà attuazione a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria (per Ance, Allegato 8 del CCNL 21 febbraio 2025) e ha l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi sulla necessità di ridurre il crescente divario tra posizioni associate e posizioni contribuenti.
In particolare, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi (ad eccezione di quanto indicato nel prosieguo). Ai fini del calcolo di tale durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
Pertanto, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come indicato.
Fa eccezione a questa norma il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, ossia il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo stesso, le singole Casse Edili e i datori di lavoro. In tal caso, pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
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Tornando alla regola generale, l’accordo disciplina anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. Gli importi di tale erogazione sono stati determinati in maniera tale da mantenere una sostanziale parità di costo per l’azienda rispetto a quello del contributo contrattuale.
La medesima erogazione non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
IMPIEGATI
Per gli impiegati sarà riconosciuto dal datore di lavoro, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata all’accordo in esame, che di seguito si riportano:
i valori mensili riportati nella seguente tabella, relativa al CCNL Ance, devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
Impiegati – CCNL Industria
LIVELLI Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00
OPERAI
Per gli operai, sarà riconosciuto dal datore di lavoro un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata all’accordo in esame, che di seguito si riportano:
i coefficienti orari riportati nella seguente tabella, relativa al CCNL Ance, devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L’importo complessivo deve essere arrotondato all’euro.
Tale importo sarà versato dal datore stesso, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile in concomitanza con l’erogazione della GNF.
Operai – CCNL Industria
LIVELLI Importo orario
– a) Operai di produzione
Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato 0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
– b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri e inservienti 0,04332
– c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332
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Con il medesimo accordo, infine, le Parti firmatarie si sono impegnate, previa verifica legale della fattibilità, a definire criteri e modalità per pervenire all’annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.
Si trasmette in allegato il testo dell’accordo, con i relativi allegati e l’integrazione all’accordo del 4 luglio che prevede che la nuova disciplina troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.