Si delinea sempre con maggiore chiarezza l’insieme delle condizioni che consentono ai beneficiari del Superbonus e dei bonus edili di accedere, quando ancora possibile, alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Sono numerosi, infatti, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso 5 risposte (103,104,105,106,107) a quesiti pubblicate fra il 15 e il 16 aprile scorso. In particolare, i chiarimenti forniti riguardano coloro che hanno sostenuto, al 30 marzo 2024, qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” (cfr. art.1, co.5, del DL 39/2024 – legge 67/2024), una condizione che consente, al ricorrere di una serie di altri requisiti, di derogare al divieto di cessione del credito e sconto per i bonus edili. In più (nella risposta 107/2025) emerge che in linea generale le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammesse per le spese sostenute nel 2025 solo per il Superbonus, mentre per tutti gli altri bonus ordinari le stesse sono consentite solo fino al 31 dicembre 2024 a prescindere dal rispetto delle condizioni di deroga.
Molto importanti anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti richiesti per poter fruire delle detrazioni nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura. Risposte che hanno in parte confermato quanto già anticipato in precedenza (Cfr. la Risposta n. 15/E del 28 gennaio 2025 e la Risposta n.26/E del 12 febbraio 2025). Ecco, in particolare, i punti fermi che emergono dalla nuova prassi:
– l’avvenuta esecuzione di lavori edili (”lavori già effettuati”);
– il sostenimento dei relativi costi (”sostenuta alcuna spesa”);
– la documentazione di questi mediante fattura (”documentata da fattura”).
Pertanto, le opzioni restano ammesse anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 relativamente agli ulteriori lavori agevolati. Fermo restando, precisa l’Agenzia nella Riposta 107/2025, che la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura è ammessa per i bonus edili diversi dal Superbonus, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Per completezza si ricorda che nelle precedenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sul tema (Risposte 15/E/2025 e 26/E/2025) è stato precisato il momento nel quale le spese si intendono sostenute, a seconda delle diverse ipotesi legate a:
– interventi su parti condominiali, per i quali rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore (o dal soggetto incaricato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino;
– opzione per lo sconto integrale con Superbonus al 110% (quindi senza alcun pagamento) per il quale occorre far riferimento alla data della fattura, ovvero in caso di sconto parziale (o quando è previsto un pagamento) alla data di
pagamento con bonifico della parte eccedente lo sconto praticato in fattura.
In linea generale, poi, fa fede la data in cui viene dato ordine di pagamento con bonifico alla Banca (o Posta), a nulla rilevando il momento, diverso e/o successivo, in cui avviene l’addebito effettivo delle somme sul c/c dell’ordinante.
Infine, si ricorda che nella Risposta 15/E/2025 è stato affrontato anche il caso della presentazione di varianti al titolo originario presentate dopo l’ulteriore blocco all’esercizio delle opzioni previsto dal DL 39/2024-legge 67/2024, con effetto dal 30 marzo 2024.