Con la circolare n. 5/2025, l’Inps ha illustrato le modifiche concernenti taluni aspetti di natura contributiva introdotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, dalla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, fornendo le relative istruzioni operative.
Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, si ricorda che il comma 1-ter dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015 (introdotto dalla legge di bilancio 2022) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una specifica riduzione del contributo addizionale, al ricorrere di determinati presupposti.
Nella circolare in commento, l’Istituto, oltre a riepilogare il quadro normativo, fornisce le istruzioni operative in materia di riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD).
Come è noto, il comma 1 dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015 pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
L’Inps ricorda che la disciplina e la metodologia di calcolo del contributo addizionale sono state illustrate nella circolare n. 9/2017 e ricorda, altresì, che il contributo addizionale è dovuto non solo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO/CIGS), ma anche per quelli in deroga (CIGD).
La legge di bilancio 2022, contenente varie disposizioni di riforma degli ammortizzatori sociali, ha, tra l’altro, aggiunto il nuovo comma 1-ter al citato art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, è prevista una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
a) 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In caso di fruizione di ulteriori interventi di CIGO o CIGS, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%.
Resta ferma l’esclusione del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo).
Si riportano di seguito i chiarimenti e le indicazioni operative fornite dall’Inps nella circolare in commento.
La riduzione del contributo addizionale opera in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
In considerazione del tenore letterale della disposizione di legge, la verifica della suddetta condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Ai fini della verifica, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili, di cui all’art. 13 co. 3 del d. lgs. n. 148/2015).
I datori di lavoro per i quali non sussistano le condizioni di accesso alla riduzione del contributo addizionale continueranno a versare quest’ultimo, laddove dovuto, sui trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/CIGD) secondo le aliquote ordinariamente previste dal comma 1 del medesimo art. 5.
Inoltre, il comma 1-ter dell’art. 5 nulla dispone in ordine alla eventuale misura ridotta del contributo addizionale, nel caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile. Pertanto, per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura “ordinaria” del 15%, stabilita dal citato comma 1 dell’art. 5.
La circolare illustra anche i criteri per l’adeguamento delle procedure per la determinazione dell’aliquota del contributo addizionale, di seguito riportati.
In presenza di una domanda di integrazione salariale CIGO, CIGS e/o CIGD, la procedura verifica, per tutte le unità produttive afferenti a ogni matricola contributiva che fa capo al soggetto datoriale identificato dal relativo codice fiscale, la presenza di giornate di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/AIS) fruite nei 24 mesi che precedono il giorno di decorrenza del trattamento richiesto a titolo di CIGO, CIGS e/o AIS. Si precisa, per completezza di informazione, che la sigla AIS si riferisce all’Assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e riguarda i datori di lavoro che, oltre a essere destinatari della disciplina in materia di CIGS, rientrano anche, per le causali ordinarie, nelle tutele del FIS (si tratta, comunque, di datori di lavoro diversi da quelli aventi inquadramento previdenziale nel settore industria edile).
In presenza di giornate di integrazione salariale fruite nei 24 mesi che precedono il giorno di inizio del trattamento di CIGO, CIGS e/o AIS richiesto in domanda, anche per una sola unità produttiva riconducibile allo stesso soggetto datoriale, il contributo addizionale continua a essere applicato secondo le misure previste dal comma 1 dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015.
In assenza di giornate di integrazione salariale fruite per la totalità delle unità produttive facenti capo al medesimo soggetto datoriale, si procede, invece, ad applicare l’aliquota del contributo addizionale nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo art. 5.
In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).
L’Istituto segnala, infine, che i codici di versamento relativi al contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) resteranno quelli attualmente in uso.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare allegata.