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Lavoro

Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno- decreto attuativo 7 gennaio 2025

26 Febbraio 2025
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Si informa che è stato pubblicato il decreto del 7 gennaio 2025, a firma del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo di cui all’articolo 24 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024; cfr. comunicazione Ance del 12 luglio 2024).

Si riportano di seguito i principali contenuti del decreto.

Esonero contributivo c.d. “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” – Articolo 2

Per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del decreto in commento.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs.  n. 216/2023.

Il beneficio in esame si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Misura e condizioni particolari di fruizione dell’esonero – Articolo 3

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del decreto Coesione e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, e quanto declinato nell’art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio – Articolo 4

Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal predetto Istituto con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle sopra elencate informazioni tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero.

A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto Coesione.

Controlli e sanzioni – Articolo 5

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e dall’INL, per quanto di rispettiva competenza.

Disposizioni finanziarie – Articolo 6

L’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’erogazione dell’esonero, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto Coesione, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto allegato.

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