Riteniamo utile sintetizzare le novità apportate dal Decreto correttivo (Dlgs. 209/2024) del codice 36/2023.
Il correttivo è intervenuto modificando l’art. 53 (garanzie sotto soglia) e l’art 106 (garanzie sopra soglia).
Per il sotto-soglia, l’articolo 53 modificato stabilisce che:
1) la garanzia provvisoria:
– in caso di affidamento diretto (articolo 50, comma 1, lett. a) e b)), non è richiesta;
– in caso di procedure negoziate (articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e)), non è richiesta, salvo quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che vanno opportunamente indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in qualsiasi altro atto prodromico equivalente. In tal caso, la garanzia provvisoria è sempre pari all’1% del valore complessivo dell’appalto, senza applicazione di alcuna riduzione.
2) la garanzia definitiva, è richiesta ed è pari al 5% dell’importo del contratto (anche di accordo quadro, v. Parere MIT n. 3247 del 30/01/2025) o dell’importo sotto-soglia del contratto attuativo di accordo quadro, senza applicazione di alcuna riduzione o aumento. Resta ferma la facoltà, in casi debitamente motivati, di non richiederla.
1) Sopra soglia la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 106 del codice, è:
– pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di ridurla fino all’1% oppure di incrementarla fino al 4%, motivatamente in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio ad esso connesso;
– fissata nel bando o nell’invito nella misura massima del 2% del valore complessivo della procedura, in caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza.
2) Sopra soglia UE la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 del codice, è:
– pari al 10% dell’importo contrattuale;
– fissata negli atti e documenti di gara nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale, in caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza;
– indicata negli atti e documenti di gara nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro, per tutti gli operatori economici aggiudicatari, in caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59 del Codice;
– fissata nella documentazione di gara dell’accordo quadro con riguardo ai contratti attuativi in misura anche inferiore al 10% del valore degli stessi.
Come detto vengono meno le riduzioni della garanzia previste dall’art. 117 per i contratti sotto soglia.
Un utile specchietto del DIAC riassume quelle praticabili invece nei contratti sopra soglia.
Sia le garanzie provvisorie che quelle definitive nei contratti sopra soglia possono subire anche incrementi che si applicano in caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%. In tal caso la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, in caso poi di ribasso superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Infine le modifiche hanno riguardato anche le modalità di emissione della garanzia prevedendo che:
“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decretolegge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1″