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Lavori Pubblici

Correttivo e subappalto. ANCE chiede modifica urgente

28 Gennaio 2025
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Insede di audizione sul DL Milleproroghe Ance ha sottolineato uno dei temi più critici per la categoria ottenuti del Decreto Correttivo al Codice dei Contratti, ossia la disposizione per cui solo i subappaltatori possono utilizzare, in sede di qualificazione, i Cel (certificati di esecuzione lavori) relativi alle prestazioni eseguite (vedi art. 41, co. 1, lettera f) del D.lgs. n. 209/2024, che interviene sull’art. art 119, comma 20, del Codice 36), mentre gli appaltatori possono utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili, ai soli fini della dimostrazione della cifra d’affari complessiva (art. 91, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 209/2024, che interviene sull’art. 23, comma 1, lett. b), punto 2), dell’allegato II.12). 

Tale disposizione normativa desta forti perplessità. Le criticità della norma sono molteplici, e senza pretesa di esaustività, riguardano la possibile violazione delle direttive UE 2014/24 in materia di subappalto e della libera circolazione nel mercato, profili di incostituzionalità, per disparità di trattamento (art. 3 Cost.), la mancata valorizzazione della responsabilità complessiva sulle opere affidate in subappalto, il rischio di retroattività della norma con conseguenze sui lavori in corso.

La Presidente Brancaccio ha sottolineato che «l’impossibilità, per l’operatore che ricorre al subappalto, di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione Soa si traduce, di fatto, in un ostacolo indiretto alla possibilità di ricorrere a questo istituto», elemento che metterebbe la novità del correttivo a rischio di contestazione Ue. La norma presenta inoltre possibili vizi di incostituzionalità, «introducendo una evidente disparità di trattamento a sfavore degli operatori nel settore dei lavori pubblici, considerato che la limitazione in commento opera solo ai fini del conseguimento dell’attestazione Soa, rispetto a quelli del settore dei servizi e delle forniture, per i quali tale limitazione non sussiste».

«Va inoltre evidenziato – ha aggiunto la presidente – che tale modifica non tiene assolutamente conto del ruolo che l’appaltatore svolge nell’esecuzione dell’appalto, ossia della responsabilità che grava sullo stesso rispetto alla totalità dei lavori, ivi compresi quelli affidati in subappalto, nei confronti della stazione appaltante, sia pure in via solidale. Né considera che, per tale ragione, l’appaltatore presta molteplici garanzie, che vengono commisurate sull’intero valore dell’opera, e pertanto a prescindere dal fatto che una quota dei lavori sia stata eventualmente eseguita in subappalto».

Sottolineata negativamente anche l’assenza totale di un regime transitorio, «idoneo a regolare i rapporti contrattuali in essere e genera il rischio di forti problemi applicativi» (anche se la novità dovrebbe comunque essere applicata esclusivamente ai contratti assegnati dopo l’entrata in vigore del decreto Correttivo e dunque dopo il 31 dicembre 2024). «Ciò – ha aggiunto Brancaccio – in quanto si tratta di una previsione che condiziona, anche fortemente, le scelte di organizzazione del lavoro, considerata l’impossibilità di valorizzare il subappalto a fini qualificatori. Scelte che, evidentemente, non possono essere alterate nei loro effetti ex post e per legge. Ciò vale anche per i subappaltatori di terzo livello».

ANCE ha chiesto che la modifca sia abrogata, con ripristino della disciplina previgente e/o nelle more ne sia posticipata l’efficacia.

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