L’Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 ha aggiornato i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5, sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 (RENTRI) e dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 del MASE.
Con il D.D. n. 253/2024, infatti, sono state definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli trasportanti rifiuti pericolosi, sia con riferimento alla modalità di trasmissione che di archiviazione dei suddetti dati. In particolare, l’art. 1 del Decreto stabilisce che, per garantire la tracciabilità del percorso dell’autoveicolo, sia necessario che questo disponga di un sistema di geolocalizzazione (legato alla targa e telaio) in grado di rilevare le coordinate geografiche del percorso effettuato (dal punto di partenza fino alla destinazione) e che renda tali dati esportabili in un format standard compatibile con i sistemi utilizzati nel settore.
Per questo, la delibera inserisce tra i requisiti minimi di idoneità la tenuta di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per i soggetti iscritti nella categoria 5 dell’Albo che, trasportando rifiuti speciali pericolosi, saranno obbligati ad iscriversi al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
La presenza di tali sistemi deve essere attestata mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante (sulla base del modello opportunamente modificato dalla delibera e contenuto nell’allegato “A”) da inviarsi per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, pena l’avvio di un procedimento disciplinare.
Risultano invece esclusi da tale obbligo: