Il D.L. Milleproroghe (all’art.14, co.1) prevede anche la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).
L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati (cfr, in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 – 8 gennaio 2025).
In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (di cui alla legge 96/2006), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.
Resta fermo che il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, che, in virtù di quanto previsto dall’art.1, co.8, del DL152/2021 – legge 233/2021, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione (per le modalità operative, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).