Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) (si veda qui ns news) ha apportato un importante modifica dell’art. 193 in tema di PPP con viene riscritta integralmente la disciplina per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto (art. 57, Correttivo e art. 193, Codice). Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell’ente concedente. Tuttavia, appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti.
Tra le principali novità si evidenzia:
• l’introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto (All. I.7, art. 6 bis), al finedi alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
• la previsione, in caso di iniziativa privata, di una manifestazione preliminare di interesse, con la quale gli “aspiranti” promotori possono richiedere all’ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
• la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori;
• l’estensione del diritto di prelazione, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.
In allegato il testo del nuovo art. 193.