Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell’articolo 111 del Codice della Strada, l’obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione, l’assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile (v. anche Decreto Interministeriale del 20 maggio 2015, successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2019).
A causa della complessità tecnica e operativa di queste macchine, i decreti prevedevano, infatti, l’adozione di una disciplina tecnica di dettaglio necessaria per eseguire i controlli previsti dall’art. 80 Codice della Strada. Ad oggi, tale disciplina tecnica non è stata ancora emanata, rendendo di fatto impossibile effettuare le revisioni obbligatorie.
Di seguito appare utile in ogni caso ricordare il calendario delle scadenze come modificato dall’articolo 13 comma 3 del DL n. 215/2023 (si riporta un estratto dell’articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):
(…) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022 2024;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Si ricorda che non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica: le macchine operatrici semoventi con 1 asse; le macchine operatrici trainate; i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t..
Ogni macchina operatrice deve, in ogni caso, essere corredata da un libretto di uso e manutenzione, dalla dichiarazione di conformità con la quale il costruttore garantisce la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza e da una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore.