Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema della patente a crediti per informare che nel portale istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono state pubblicate alcune FAQ, che si trasmettono in allegato alla presente.
Con la prima di queste FAQ, l’Ispettorato chiarisce che l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è, inoltre, necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre (data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti) le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
Con la seconda FAQ, l’Ispettorato ribadisce quanto già chiarito nella circolare n. 4 del 23 settembre scorso in merito all’esclusione dall’ambito di applicazione della patente a crediti delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
La terza FAQ fornisce un chiarimento relativo ai requisiti del possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) e dell’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), indicati al singolare dall’art. 27 co. 1 del D. Lgs. n. 81/2008: l’Ispettorato precisa che il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti previsti dalla citata disposizione di legge e che, pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
La quarta e ultima FAQ risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito all’oggetto della dichiarazione sostitutiva da rendere con riferimento al requisito dell’adempimento degli obblighi formativi previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in considerazione del fatto che “il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa”. In proposito, l’Ispettorato precisa che la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.