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Superbonus, chiarite le modalità l’invio delle nuove comunicazioni 30 Settembre 2024

30 Settembre 2024
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Definiti il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni che riguardano gli interventi di efficienza energetica e per la sicurezza antisismica agevolati con il Superbonus, da trasmettere rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche – PNCS. 

Sul sito della Presidenza del Consiglio è, infatti, stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024 con i relativi allegati, che illustra come adempiere al nuovo obbligo di comunicazione introdotto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024 per gli interventi agevolati con il Superbonus (il nuovo obbligo non riguarda i bonus “ordinari”, compreso il Sismabonus acquisti “ordinario” in vigore sino al 31 dicembre 2024).

In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, per il Super–Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Si ricorda che obbligati alle comunicazioni sono tutti i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
  • dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

In particolare, il Decreto precisa che l’invio delle comunicazioni dovrà avvenire esclusivamente tramite i professionisti abilitati, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 (Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’Enea) e nell’Allegato 2 al DPCM (Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS).

In caso di interventi da Super-Ecobonus la comunicazione sarà effettuata dai tecnici abilitati all’invio dell’asseverazione all’Enea, nella quale, a partire dalla pubblicazione del DPCM, sarà inserita una sezione aggiuntiva da compilarsi obbligatoriamente. I termini per l’invio non cambiano, per cui la comunicazione avverrà per stato di avanzamento dei lavori o a fine lavori. Il Decreto precisa che questa sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni trasmesse all’Enea prima della data di pubblicazione del decreto.

Invece per quanto riguarda gli interventi da Super–Sismabonus la comunicazione, parte integrante dell’asseverazione di rischio sismico, dovrà essere inviata al PNCS da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

A questo riguardo il DPCM precisa che le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse entro:

  • ­ il 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • ­ 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni.

Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.

Per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.

Allegati
DPCM_del_17_settembre_2024
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