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Lavoro

CCNL 3 MARZO 2022 – INCENTIVO PER LE IMPRESE – FONDO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE –- TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2024

25 Settembre 2024
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Nell’Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, sottoscritto il 3 marzo 2022, le Parti Sociali hanno previsto l’istituzione, presso la Cassa competente per territorio, del Fondo per la Qualificazione del settore, la cui disciplina è stata successivamente integrata da un accordo nazionale sottoscritto nel corso del mese di settembre 2023.

Inizio dell’erogazione dell’incentivo da parte del Fondo

Le risorse raccolte nel Fondo sono destinate a quattro tipologie di prestazioni per le imprese, di cui, al momento, per indicazione della CNCE, è attiva solo quella correlata all’inquadramento dei lavoratori praticato dalla singola impresa.

 

Nello specifico,l’incentivo, riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti a Cassa Edile, spetta all’impresa che denunci nel sistema delle Casse Edili operai in forza da oltre 18 mesi, inquadrati al primo livello, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 5.

 

La Cassa Edile competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti e, in caso di parità del numero di iscritti appartenenti al medesimo livello contrattuale, quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

 

Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l’incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello.

 

Per le imprese con un solo operaio in organico l’incentivo sarà riconosciuto solo qualora l’operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

 

Tale incentivo è riconosciuto, una volta l’anno (avuto riguardo alla nozione di anno edile), all’impresa in possesso dei suddetti requisiti, secondo gli importi di seguito riportati, come definiti negli accordi nazionali di cui sopra:

  • € 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;
  • € 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;
  • € 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

 

Adempimenti aziendali

L’incentivo viene riconosciuto dalla Cassa Edile competente, previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità e previa verifica della Cassa Edile circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall’impresa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse, la richiesta dovrà riportare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai.

Le richieste da inoltrare alla Cassa Edile competente entro il 31 ottobre 2024, sono riferite al primo periodo di applicazione della normativa (1° gennaio 2024 – 30 settembre 2024).

Al riguardo, alleghiamo alla presente la documentazione predisposta da CNCE dedicata alla prestazione qui in trattazione.

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