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gestione d'impresa, Lavoro

D.M. n. 132-2024: regolamento attuativo della disciplina della patente a crediti

23 Settembre 2024
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Si fa seguito alla comunicazione del 29 luglio scorso per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, il decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili.

L’entrata in vigore del decreto attuativo della disciplina della patente è prevista per il prossimo 1° ottobre.

Rispetto allo schema di decreto del 23 luglio scorso, che è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, si segnalano le seguenti principali novità.

Articolo 1

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, si segnala la riformulazione del comma 8.

In particolare, viene previsto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede alla revoca della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 2

È stato riformulato l’articolo 2 in merito ai contenuti informativi della patente, con particolare riguardo alle modalità di ostensione delle informazioni ivi contenute.

In particolare, si prevede l’emanazione di un provvedimento dell’INL, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con cui sono individuate le modalità di ostensione delle predette informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ai RLS e ai RLST, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del legislativo n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Inoltre, il decreto attuativo ha previsto l’ostensione delle informazioni anche ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008.

Viene, inoltre, previsto che le informazioni della patente sono conservate per il tempo di vigenza della stessa e comunque, limitatamente alle informazioni relative a eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o di eventuali provvedimenti definitivi da cui derivino decurtazioni, per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.

Articolo 3

Con riferimento all’adozione obbligatoria del provvedimento cautelare di sospensione (ossia qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, almeno a titolo di colpa grave),  viene fatta ora salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

In accoglimento alle osservazioni del Consiglio di Stato, si evidenzia, inoltre, che è stato eliminato il riferimento al ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare, poiché già previsto nella norma primaria (D.L. n. 19/2024, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024).

Articoli 4, 5 e 6

Gli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto sono stati riorganizzati al fine di rendere più chiara la disciplina dei crediti ulteriori, come suggerito dal Consiglio di Stato.

Restano, dunque, fermi i criteri di attribuzione di crediti ulteriori legati alla storicità dell’azienda, all’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio e ad attività, investimenti o formazione sia in tema di salute e sicurezza che in altri ambiti, inclusa la dimensione dell’organico.

Articoli 7 e 8

Si evidenzia che restano invariate altresì le modalità di recupero dei crediti decurtati, qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, nonché le ulteriori disposizioni relative alle trasformazioni societarie.

Con l’occasione, si ricorda, infine, che per domani 24 settembre, alle ore 9:00, è previsto un webinar illustrativo del decreto in esame (vedi news).

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DM-132-2024-patente-a-crediti
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