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Lavoro

INL – Vigilanza straordinaria rischio calore agosto 2024 – Nota n. 5752/2024

2 Agosto 2024
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  • Sicurezza sul Lavoro
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Con l’allegata nota dell’INL n.5752 del 25 luglio 2024, trasmessa dalla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ai Direttori delle Direzioni Interregionali e al Comando Carabinieri Tutela Lavoro, l’Ispettorato comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà dal 1° al 31 agosto (incluso), nei settori più esposti al rischio infortunistico da stress termico, compreso il settore edile (con espressa inclusione dei cantieri stradali).

L’Ispettorato ricorda che, sulla base della valutazione del rischio “microclima”, è necessario predisporre opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando conseguenze rilevanti sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L’INL richiama anche quanto previsto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che, rafforzando l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla protezione e alla tutela dei lavoratori contro il rischio da stress termico, impongono ulteriori limitazioni nei settori (individuati nelle ordinanze medesime) in cui le attività lavorative vengono svolte prevalentemente in ambiente outdoor, con riferimento ai giorni e alle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di prolungata esposizione al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

L’INL precisa che, in considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

A tal proposito, l’Ispettorato sottolinea che, qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si procederà ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art.181, comma 1, del d.lgs. n.81/2008, in combinato disposto con l’art.28, comma 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art.55 c.p.p., prevedendo la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico, che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato le misure necessarie volte ad evitare/ridurre il rischio.

Se, invece, durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio, non siano rispettate, si procederà all’emissione di un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Per quanto riguarda le attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/08 (cantieri temporanei o mobili), l’INL ricorda che il Coordinatore per la progettazione, ove previsto, all’atto di elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), dovrà valutare anche il rischio microclima, poiché le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (si veda l’allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) del d. lgs. n.81/08).

Inoltre, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, specifiche misure di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come sancito dall’art.96, comma 1, lett. d), d.lgs. n.81/2008.

Il coordinatore per l’esecuzione dovrà, quindi, verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle impese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di “un pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art.92, comma 1, lett. f), d.lgs. n.81/2008).

Pertanto, nel corso dell’attività di vigilanza, l’ispettore verificherà la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Nell’ipotesi in cui si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle ulteriori misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione di un verbale di prescrizione nei confronti del coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art.92, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.81/2008, per non aver adeguato il PSC al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se, invece, tale carenza viene riscontrata nel POS, il verbale di prescrizione sarà emesso sia nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”, sia nei confronti del coordinatore per l’esecuzione, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, ai sensi dell’art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento degli obblighi previsti rispettivamente dal comma 1 dell’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 (verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC) e dal comma 3, lett. b), del medesimo articolo (verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione), emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Da ultimo, l’Ispettorato precisa che qualora, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS, sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e le stesse tuttavia non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 81/2008, per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla nota allegata.

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