Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di gestione degli eventi meteo determinati dalle alte temperature anche in relazione all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 17 luglio 2024, riteniamo utile offire alcune indicazioni operative.
Innanzitutto occorre tenere ben distinti i due piani operativi differenti: il primo relativo al rispetto della citata Ordinanza Schifani, il secondo la gestione del ricorso alla CIGO per le ore non lavorate.
Relativamente all’Ordinanza Schifani è indiscutibile che, ove ne ricorrano le condizioni, alla stessa va dato pieno adempiemento.
Operativamente l’azienda deve consultare il sito Workclimate dell’INAIL ove è possibile inserire la località (cliccare su questo link per accedere ) che fornirà le previsioni distinte per colore della località consultata. Ove la località sia indicata come ROSSA l’azienda nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16.00 NON potrà far eseguire alcuna lavorazione.
Ai fini di evitare ogni possibile contestazione futura da parte delle committenze sarebbe auspicabile che le stesse, tramite i RUP o le DL o i CSC, dispongano per iscritto la sospensione. Ma anche in assenza di disposizione è, ribadiamo, OBBLIGATORIO NON far eseguire alcuna lavorazione ove ricorrano le condizioni dell’ordinanza.
Venendo al piano relativo alla richiesta di cassa integrazione, l’azienda in tutti i casi in cui, anche in orari differenti da quelli dell’ordinanza, rilevi per il tramite dell’RSPP che deve appositamente richiedere una disposizione aziendale, che le temperature siano tali da non consentire una esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza (temperature percepite oltre i 35°C) può sospendere le lavorazioni e, per le ore di sospensione, richiedere il ricorso alla CIGO per eventi METEO. La temperatura registrata sarà messa a vs disposizione per tutte le stazioni meteo della Sicilia con cadenza settimanale in questa sezione del ns sito.
La richiesta di CIGO per eventi meteo può essere dunque accolta ove ricorrano le seguenti condizioni:
– Indicazione dell’RSPP sul rischio calore
– Temperatura rilevata superiore ai 35°C
ovvero
– Temperatura rilevata anche inferiore di qualche grado ai 35°C accompagnata da una relazione aziendale ove siano specificate le condizioni che determinano una temperatura “percepita”più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Il sito della Regione (http://www.sias.regione.sicilia.it/) nella sezione Dati espone giornalmente il tasso di umidità orario rilevato dalle stazioni metereologiche. (purtroppo i dati sono sono giornalieri e non sono più disponibili dopo 1 giorno dalla pubblicazione)
Analogamente si potranno esporre in relazione altre condizioni che, in caso di temperatire rilevato inferiori di qualche grado ai 35°C, determinano una temperatura percepita idonea a giustificare il ricorso alla CIGO METEO quali le attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore o in prossimità di macchine e macchinari.
Alternativamente il ricorso alla CIGO può essere ammesso ove la Direzione lavori disponga una sospensione ma in tal caso le settimana autorizzate dall’INPS incidono sul massimo autrorizzabile delle 52 settimane nel biennio mobile, cosa che invece non si applica nel caso di CIGO METEO. (si veda ns news).
Per appronfidmentii consultare la ns precedente news.
Per ogni ulteriori necessità di chiarimento contattare i ns uffici.