Ci preme informarvi che l’INPS con un messaggio Hermes (n. 0001006 del 7 marzo 2024), diffuso alle proprie sedi di recente, ha modificato il proprio orientamento in relazione alla casistica dell’esenzione nei casi di licenziamento per fine fase lavorativa.
Nel citato messaggio “interno” la Direzione centrale delle entrate dell’istituto adotta una nuova interpretazione della disposizione con cui la L. n. 92/2012 all’art. 2 c. 34 lett b) prevede:
“34. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
…………………… omissis
Nello specifico l’istituto procede ad una lettura ermeneutica e letterale della norma per cui l’esonero, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, scatta solo in presenza di entrambe le condizioni previste dal citato c. 34, completamento delle attività e chiusura del cantiere, specificando che pertanto non è sufficiente il solo completamento della fase lavorativa.
Il messaggio dispone poi che le sedi provvedano ad esaminare le posizioni contributive delle aziende e procedano al “recupero” del ticket di licenziamento non pagato.
In base a quanto sopra si raccomanda di voler attenzionare il problema e adottare le determinazioni conseguenti nei casi di licenziamenti futuri.
L’ANCE nazionale, che abbiamo allertato, sta interloquendo con il Ministero del lavoro per individuare le soluzioni più idonee a evitare gli effetti di una tale rigida interpretazione della norma.
Sarà nostra cura informarvi di eventuali aggiornamenti.