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L’articolo 5 del decreto-legge n. 63/2024 (GU n. 112 del 15 maggio 2024), cd. Decreto “Agricoltura”, fissa un divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (che comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%).
Questi impianti saranno permessi esclusivamente in specifiche aree, tra cui:
- Siti con Impianti Esistenti: dove sono già presenti impianti fotovoltaici e sono previsti interventi di modifica, potenziamento o ricostruzione, a condizione che l’area occupata non aumenti oltre il 20%.
- Cave e Miniere: le aree di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale.
- Aree di Ferrovie e Autostrade: siti e impianti gestiti dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dalle concessionarie autostradali.
- Aeroporti: aree gestite dalle società di gestione aeroportuale, inclusi i sedimi aeroportuali delle isole minori.
- Aree Industriali: spazi interni a impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole entro 500 metri da tali impianti.
- Aree adiacenti alla Rete Autostradale: entro 300 metri dalla rete autostradale.
Le nuove regole non si applicano ai progetti di impianti fotovoltaici per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili e ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, le procedure di autorizzazione già avviate prima dell’entrata in vigore del decreto saranno concluse secondo la normativa precedente.