Anac con parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, rispondendo ad un quesito di un’amministrazione di un’area di ricostruzione post sisma, ha affermato che nel sottosoglia è possibile utilizzare le procedure ordinarie al posto di procedure di affidamento e aggiudicazione specificatamente indicate dal legislatore con l’articolo 50 del Codice Appalti di ui al D. Lgs. 36/2023.
Anac è stata chiamata a fornire il proprio parere sulla possibilità o meno di utilizzare, nel sottosoglia comunitario, procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell’affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.
Nel quesito si pone la questione della possibilità (o meno) «di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro”. Viene evidenziato che la procedura – in luogo del previsto affidamento diretto -, «in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa».
Rispondendo ai dubbi dell’amministrazione interpellante, l’Autorità anticorruzione, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti ritiene «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».