Di seguito, le principali disposizioni di interesse fiscale previste dalla Legge 18/2024 di conversione del Decreto Legge 215/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024).
In sostanza, sino al 2026, sarà possibile determinare l’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico cumulando, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, anche la parte di spesa per cui è già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, se la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta (art. 3, co.12-ter);
La Legge 197/2022 (cfr. art. 1, commi da 174 a 178) ha introdotto il ravvedimento operoso cd. “speciale” che consentiva di regolarizzare le violazioni tributarie derivanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, rimuovendo l’irregolarità o l’omissione, versando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
Con la nuova disposizione viene estesa questa possibilità anche alle dichiarazioni presentate nel 2023 (periodo di imposta 2022) versando imposta, interessi e sanzioni ridotte in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in 4 rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Analogamente a quanto previsto in precedenza, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. (art. 3, co.12-undecies);
Gli incentivi per gli under 36, introdotti dalla Legge n. 106/2021, e prorogati dalla legge 197/2022 sino al 31 dicembre 2023, riconoscono ai soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno del rogito e con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, di fruire per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile “non di lusso” da destinare a “prima casa” dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad imposta di registro, o di un credito di imposta pari all’IVA applicata prezzo per gli atti soggetti ad IVA.
La legge 18/2024, con la disposizione in commento, fa salvi i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024 e riconosce un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti in eccesso laddove i contratti definitivi siano stati stipulati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024 (art. 3, co. da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies);
Per effetto modifiche; le scadenze delle rate della rottamazione-quater sono così rimodulate: