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IVA e raggruppamento temporaneo di imprese – Risposta n.47/2024

28 Febbraio 2024
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Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) per l’esecuzione di un appalto pubblico, regolato da un mandato con rappresentanza, le singole imprese riunite devono fatturare nei confronti della Stazione appaltante. Tuttavia, in alternativa, le fatture possono essere emesse dalla capogruppo, purché in nome e per conto delle altre imprese del raggruppamento e a condizione che ciò venga specificato nelle fatture medesime.

Così ammette per la prima volta l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.47 del 21 febbraio 2024, ad un’istanza d’interpello di un Comune che chiede se, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture nei suoi confronti possano essere emesse a nome della sola impresa mandataria, alla quale è stato conferito un mandato speciale con rappresentanza, che provvederà poi a ripartire i corrispettivi dei lavori tra le singole imprese mandanti.

In merito, l’Amministrazione finanziaria ripercorre i vari pronunciamenti intervenuti sul tema nel corso degli anni, richiamando e confermando in primis il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018, secondo il quale, se per l’esecuzione di un appalto pubblico viene costituita un’associazione temporanea d’imprese in base ad un mandato con rappresentanza, gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota.

Ciascuna impresa, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.

Questo chiarimento, specifica la Risposta n. 47/2024, si deve ritenere ancora valido anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Infatti, la disciplina dei “raggruppamenti temporanei di operatori economici”, ora contenuta nell’art.68, co.8, del medesimo D.Lgs. prevede sempre che «Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali», in analogia con le previgenti disposizioni in materia.

Ciò premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, pur confermando che, sulla base di questo schema, le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti, ammette per la prima volta una modalità alternativa di fatturazione alla Stazione appaltante.

In particolare, viene chiarito che la mandataria capogruppo, d’intesa con le altre imprese, può fatturare direttamente nei confronti del committente “in nome e per conto” delle stesse, specificando questa circostanza nelle fatture emesse, ai sensi dell’art. 21, co.1 e 2, lett. n, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

Di conseguenza, prosegue la Risposta n.47/2024, la Stazione appaltante può eseguire il pagamento delle fatture direttamente all’impresa mandataria, sempre “per conto” delle imprese mandanti, con la precisazione che lo stesso pagamento dei corrispettivi fa nascere in capo a queste ultime i relativi obblighi fiscali.

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Risposta_n_47_del_21_febbraio_2024
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