Negli appalti finanziati con le risorse Pnrr/Pnc è sempre prevista ed ammissibile l’esecuzione anticipata dell’appalto nelle more della verifica positiva sul possesso dei requisiti e quindi anche in assenza di provvedimento formale di aggiudicazione. In questo senso si è infatti espressa l’Anac con la recente deliberazione n. 51/2024.
Nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, energetico ed impiantistico di una scuola primaria, la società aggiudicataria ha chiesto all’ANAC un parere sulla legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva disposto dalla stazione appaltante sulla base dell’inadempimento dell’aggiudicataria stessa rispetto all’obbligo, previsto negli atti di gara, di assumere d’urgenza i lavori, nelle more della stipula del contratto.
In particolare, la società istante ha contestato la mancata adozione e la conseguente formale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (intervenuto successivamente), in quanto, a proprio giudizio, costituenti una condicio sine qua non per legittimare la richiesta di consegna anticipata dei lavori e la sua contestuale accettazione ai fini dell’effettivo inizio di adempimento delle prestazioni contrattuali.
Secondo Anac, nel caso in esame appare rilevante la circostanza che l’appalto riguardi lavori finanziati nell’ambito del PNRR e quindi la normativa applicabile è costituita dal nuovo Codice appalti, di cui al D. Lgs. 36/2023, e dal c.d. Decreto semplificazioni, di cui al D.L. 76/2020 (si veda l’art. 225, comma 8, del D. Lgs. 36/2023).
In tema di esecuzione anticipata del contratto l’art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 prevede, in via generale, che dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto (la quale viene quindi estesa senza limiti e non condizionata all’esistenza dei requisiti di urgenza, cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato del 07/12/2023).
Secondo l’art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui all’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.
La lett. a) dell’art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Tale deroga deve essere letta in connessione con l’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, con l’effetto che poiché la consegna in via d’urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l’aggiudicazione divenga efficace.
Posto quanto sopra, l’ANAC ha concluso che apparivano infondate le contestazioni della società istante, la quale lamentava l’assenza di una aggiudicazione definitiva e la mancata stipula del conseguente contratto d’appalto e che fondava su tali motivazioni l’asserita illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione seguito alla mancata esecuzione anticipata dell’affidamento.
Pertanto, l’ANAC ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante non presentasse i profili di illegittimità denunciati, poiché quest’ultima poteva pretendere l’esecuzione anticipata dell’appalto in assenza di un formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, era legittimo il provvedimento di revoca adottato a seguito della contestata inerzia della società istante, pur a seguito di numerosi solleciti.