L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, sostituendo la precedente del 20 dicembre 2022, n. 621, definendo gli importi del contributo dovuto a favore della stessa Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento.
La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Di seguito, l’analisi della Delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
1) Soggetti tenuti alla contribuzione
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l) , dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le SOA, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
2) Esonero
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192
L’Autorità ricorda altresì che, ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi sopra individuati, il RUP dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC.
3) Entità della contribuzione – Stazioni appaltanti
Importo posto a base di gara |
Quota SA |
(Var. risp. 2023) |
Inferiore a € 40.000 |
Esente |
– |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |
€ 35,00 |
(+ € 5,00) |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 500.000 |
€ 250,00 |
(+ € 25,00) |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000 |
€ 410,00 |
(+ € 35,00) |
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 |
€ 660,00 |
(+ € 60,00) |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 |
€ 880,00 |
(+ € 80,00) |
4) Entità della contribuzione – Operatori economici
Importo posto a base di gara |
Quota OE |
(Var. risp. 2023) |
Inferiore a € 40.000 |
Esente | – |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |
Esente | – |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 |
€ 18,00 |
(- € 2,00) |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 |
€ 33,00 |
(- € 2,00) |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 |
€ 77,00 |
(+ € 7,00) |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 |
€ 90,00 |
(+ € 10,00) |
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 |
€ 165,00 |
(+ € 25,00) |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 |
€ 220,00 |
(+ € 20,00) |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 |
€ 560,00 |
(+ € 60,00) |
5) Entità della contribuzione – SOA
Le Società Organismo di Attestazione sono tenute a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
6) Modalità e termini di versamento
Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Dovranno altresì dimostrare (in fase di presentazione offerta), di aver versato tale contributo. Infatti, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. Nel caso di appalto suddiviso in lotti, l’importo è corrisposto in ragione del valore di ciascun lotto.
Le SOA, infine, entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio, sono tenute al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti dall’Autorità. È anche prevista la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’autorità ricorda che il versamento totale della contribuzione dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
L’Autorità infine ribadisce che il mancato pagamento della contribuzione da parte Stazioni appaltanti e SOA, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 213, comma 12, del nuovo Codice dei contratti, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Nel caso poi di versamenti non dovuti ovvero effettuati in misura superiore a quelli dovuti, sarà possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell’ANAC.
Si allega il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale