Con le note n. 13439/2023 e n. 268/2024, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2023/2024.
Scadenze e tasso di interesse per il pagamento rateale
Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al 16 febbraio 2024.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 scade il 29 febbraio 2024. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è 902024.
Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2024; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
Nel “Fascicolo aziende” sono disponibili le “Comunicazioni delle basi di calcolo” per l’autoliquidazione 2023/2024, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni (cfr. comunicazione Ance del 7 dicembre 2023); sono disponibili, altresì, i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.
Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari al 3,76%.
Pertanto, si riportano di seguito i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, con le relative scadenze di pagamento:
Rata | Data scadenza | Data utile per pagamento | Coefficienti interesse |
1 | 16 febbraio 2024 | 16 febbraio 2024 | 0 |
2 | 16 maggio 2024 | 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
3 | 16 agosto 2024 | 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
4 | 16 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | 0,02822575 |
Riduzioni del premio assicurativo
Si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, rinviando alla citata nota n. 13439/2023 per le relative istruzioni operative: