Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 191/2023 che ha convertito il DI 145/2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Tra le novità introdotte, di particolare importanza risulta l’estensione del principio del cd. cumulo giuridico per le violazioni commesse prima della riforma del 2020, relativamente agli obblighi contenuti nell’art. 258 del c.d. Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006).
Nello specifico, l’articolo 8-quater della L. n. 191/2023 ha modificato il citato art. 258 del D.lgs. 152/2006 laddove definisce le sanzioni per la violazione in materia di tenuta dei registri e formulari rifiuti.
Lo stesso articolo 258 era stato precedentemente modificato con il D.lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva 2018/851/Ue, che vi aveva inserito il “cumulo giuridico”, cioè quel meccanismo in base al quale chi con un’azione o omissione viola più disposizioni (nella specie, quelle contenute nell’art. 258 relative agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) o commette più violazioni della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata del doppio, e non con la somma delle varie sanzioni per ogni singola violazione commessa (cumulo materiale).
Il limite di questa importante novità, tuttavia, era la non retroattività del sistema sanzionatorio più favorevole; questo, infatti, trovava applicazione per i soli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 26 settembre 2020. La legge 191/2023, invece, ha esteso il cumulo giuridico anche a tutte quelle violazioni, in materia di tenuta di registri e formulari, commesse prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.