ll MASE, con interpello ambientale formulato ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/06, ha chiarito che i termini per le imprese, già dotate di autorizzazione al recupero, per adeguarsi alle prescrizioni del DM n. 152/2022 – che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale – scadono il 4 maggio 2024.
I termini iniziali, relativi agli obblighi di adeguamento al DM 152/2022, di cui agli artt. 7 e 8, infatti, sono stati prorogati di 6 mesi con l’entrata in vigore dell’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.
Sia il termine di 180 giorni fissato dall’art. 7 – per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale – che il termine di 180 giorni fissato dall’art. 8 – per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori – avevano come scadenza il 3.5.2023.
Tuttavia, il Decreto Milleproroghe ha prorogato i due termini di 180 giorni, di ulteriori 6 mesi. Pertanto, il termine di cui all’art. 8, che comincia a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al menzionato art. 7, co. 1, cioè a decorrere dal 3 novembre 2023, ad oggi ha come scadenza naturale il 4 maggio 2024.
Il Ministero, poi, ha fatto presente che il DM n. 152/2022, attualmente in vigore, sarà sostituito da un nuovo regolamento, già predisposto dal Ministero e sottoposto a consultazione pubblica nel periodo dal 26 aprile 2023 al 6 maggio 2023, a cui l’Ance ha partecipato attivamente.
Le osservazioni rinvenute, secondo quanto affermato dal Ministero, sono state utilizzate proprio per predisporre un nuovo testo normativo che, tra le altre cose, si occuperà anche di dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori.
Infatti, il MASE ha sottolineato che il testo in consultazione predisponeva nuovi termini agli artt. 7 e 8: per quanto riguarda i termini fissati dagli artt. 7, ai fini della valutazione dell’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero, è stato considerato un termine di 24 mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto; con riferimento, invece, all’art. 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Sulla tematica, si evidenzia che l’Associazione ha anche svolto, insieme all’Università di Brescia, un importante lavoro di ricognizione, analisi e monitoraggio ai fini della valorizzazione di questi rifiuti, i cui esiti sono in parte già stati condivisi con il MASE.