Il messaggio n. 4178/2023 dell’INPS fornisce chiarimenti sulla riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile derivanti dalla riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si richiama l’articolo 1, commi 100-108, 113 e 114 della legge di Bilancio 2018, che prevede esenzioni contributive per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2018 e si sottolinea che l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato è un requisito per gli esoneri sperimentali per l’occupazione giovanile introdotti dalle leggi di Bilancio 2021 e 2023.
L’INPS richiama la circolare n. 40/2018 e sottolinea che l’esonero non è concesso se, a seguito di un controllo ispettivo, un rapporto autonomo (con o senza partita IVA) o parasubordinato viene riqualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Istituto fa riferimento a un interpello del Ministero del Lavoro del 2016, che afferma che l’esonero non si applica se il lavoro subordinato a tempo indeterminato è instaurato a seguito di un controllo ispettivo non derivante dalla libera scelta del datore di lavoro.
Si evidenzia che la preclusione si applica solo se il datore di lavoro che richiede l’incentivo è lo stesso del rapporto riqualificato. Se il datore di lavoro che ha usufruito degli incentivi è diverso da quello titolare del rapporto riqualificato, e ha agito in buona fede, può godere legittimamente dell’esonero contributivo senza dover restituire i benefici o affrontare sanzioni in caso di successivo accertamento del rapporto riqualificato con un diverso datore di lavoro.