Confindustria ha pubblicato la nota dal titolo “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni – Scadenza dell’aggiornamento dei preposti”.
Il chiarimento si è reso necessario poiché il ritardo nell’adozione dell’accordo tra lo Stato e le Regioni, che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 a norma dell’art. 13 del DL n. 146/2021 (che ha modificato l’art. 37 del Dlgs 81/2008 in materia di formazione sulla sicurezza), ha suscitato diverse letture, in particolare con riferimento all’aggiornamento dei preposti.
Confindustria, pertanto, effettua una ricostruzione giuridica sul tema, in linea con la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022 (cfr. documento Ance del 17 febbraio 2022 dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: le indicazioni dell’INL sui nuovi obblighi di formazione”).
Il nuovo art. 37 prevede che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.
Restano, pertanto, pienamente operativi gli accordi esistenti. Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi accordi.
Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli accordi del 2011 (durata, modalità, tempistica, aggiornamento, ecc).
Per il datore di lavoro, invece, non è ancora attivo alcun obbligo, non essendo tale figura originariamente destinataria di obbligo formativo.
I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio.
L’aggiornamento dei preposti è, quindi, quinquennale, ha durata minima di 6 ore e ha ad oggetto i compiti specifici del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. La revisione di questi aspetti è demandata al nuovo accordo, per cui attualmente queste regole restano vigenti, come puntualizzato anche dall’Ispettorato del lavoro (“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza”).
Pertanto, fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale.
Scrive Confindustria: Resta, così, destituita di fondamento l’ipotesi che il DL 146/2021 abbia introdotto, pro futuro, un obbligo di aggiornamento biennale decorrente (non già, dall’emanazione del nuovo accordo ma) dall’entrata in vigore della legge di conversione (il che ha indotto qualche commentatore a individuare nella data del 21 dicembre 2023 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di aggiornamento biennale con relative sanzioni).
Innanzitutto, perché semmai la data avrebbe dovuto essere quella del decreto-legge (e non della sua legge di conversione), ossia il 22 ottobre 2021 (e quindi l’ipotetica scadenza doveva essere il 22 ottobre 2023, ampiamente decorsa).
Ma, soprattutto, perché la legge pacificamente fa riferimento come parametro al nuovo accordo (e non alla propria entrata in vigore), come confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sopra richiamata.
Si rimanda alla nota allegata per quanto non espressamente riportato.