In caso di lavori su un immobile vincolato, può scattare il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire se il privato ha ottenuto autonomamente e allegato l’autorizzazione paesaggistica. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza della sezione IV, n. 9969 del 21/11/2023 che conferma la precedente pronuncia di primo grado del TAR Toscana.
La sentenza rappresenta una importante apertura della giurisprudenza in tema di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, attualmente non possibile in presenza di vincoli ambientali, idrogeologici, culturali e paesaggistico secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001.
In questo caso però i giudici hanno valorizzato una norma regionale della Toscana che consente al privato di acquisire direttamente i nulla osta necessari al rilascio del permesso di costruire, presentandoli allo sportello unico al momento della richiesta (art. 141, comma 4 Legge Regionale 65/2014).
Occorre contemperare – ha evidenziato il Consiglio di Stato – la norma statale con quella regionale e pertanto il diniego emesso dal Comune di attestazione della formazione del silenzio assenso in presenza della già ottenuta autorizzazione paesaggistica è illegittimo perché rappresenta una errata applicazione dell’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001 in contrasto ai principi di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e di certezza delle posizioni giuridiche stabiliti dalla Legge 241/1990.