Il 3 ottobre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il Comunicato del Presidente ANAC, datato 3 ottobre 2023 (depositato, per la pubblicazione, il successivo 18 ottobre), che fornisce alcune prime indicazioni sulla compilazione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL), a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 31/3/2023, noto come Codice dei contratti pubblici, e in attesa della completa riforma dei sistemi informatici prevista per il prossimo 1° gennaio 2024.
A tale proposito, il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, ha stabilito che sono acquisiti nello stesso Casellario i certificati di lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.
Con riguardo ai lavori eseguiti in subappalto, l’ANAC ricorda che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici, indipendentemente dal fatto che la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese. L’indicazione separata riguarda anche l’esecuzione dei lavori da parte dei consorziati esecutori.
L’indicazione separata, secondo l’ANAC, mira a garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto (art. 20 e 28 del codice) ed evita la proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, anche nel caso di lavorazioni affidate anche a un contraente generale, garantendo la coerenza con le disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Inoltre, il comunicato ha richiamato l’attenzione sull’utilizzo esclusivo dell’Allegato B.1, introdotto dall’articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/2010. Questo modello specifico deve essere impiegato solo per le lavorazioni soggette al Regolamento n. 34/2000, con l’applicazione che indirizza automaticamente verso la compilazione dell’Allegato B.1 in presenza di categorie di lavorazioni riferite a tale Regolamento.
Infine, sempre l’ANAC ricorda che la Tabella A dell’Allegato 11.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS 28 e OS30 (v. anche art. 18, co. 21, del medesimo allegato).
A tale proposito, l’ANAC ricorda che le Stazioni Appaltanti possono indicare la categoria OG11 quando è prevista la realizzazione coordinata di lavori riferibili alle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, individuate durante la fase di progettazione.
Di conseguenza, i certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 devono riportare anche gli importi specifici relativi a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 (v. Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori‘ e Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario“). Una volta emessi, tali certificati sono utilizzati esclusivamente per la qualificazione nella categoria OG11.