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Una nota dell’INL reca indicazioni per l’applicazione delle disposizioni di cui al DD n. 111 sulla rivalutazione degli importi di ammende e sanzioni di cui al TU sicurezza

2 Novembre 2023
Categories
  • Nazionali
Tags
  • Sicurezza sul Lavoro
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Nella sezione Note e pareri del sito INL è stata pubblicata la nota prot. n. 724 del 30 ottobre del 2023 avente ad oggetto: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

La nota dell’Ispettorato fa seguito alla pubblicazione del D.D. n. 111/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati rivalutati gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008. (cfr. documento Ance del 10 ottobre 2023 dal titolo “Pubblicato il dd recante la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni in materia di sicurezza”).

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

L’INL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che “in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).”.

Come specificato in occasione della precedente rivalutazione del 2018, l’INL sottolinea che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

Nella nota dell’Ispettorato si legge, inoltre, che, verranno fornite ulteriori specifiche indicazioni a seguito di chiarimenti da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate:

  • lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
  • sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021).

 Si informa che, in allegato alla nota, è stato riportato un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.

L’INL, infine, fornisce indicazioni agli ispettori sugli importi dei verbali generati utilizzando l’applicativo SMART.

Allegati
INL_nota_724_del_30_ottobre_2023_-__rivalutazione_sanzioni
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