L’Atecap ha diffuso una nota per ribadire la non obbligatorietà del piano operativo di sicurezza (POS) per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.
Il tema è purtroppo ricorrente e, nel 2011, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha approvato una procedura elaborata da Ance ed Atecap con lo scopo di fornire indicazioni operative relativamente a:
Numerose sono state le azioni congiunte volte alla diffusione della procedura, al fine di chiarire cosa si intende per mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.
La nota odierna, elaborata da Atecap, riprende la problematica in oggetto.
La questione della non obbligatorietà del POS per le forniture di calcestruzzo è, purtroppo, periodicamente ricorrente. Ministero del Lavoro (2011 ed ancora 2016), CNI (2018) ed infine INL (2020) hanno attestato come l’attività degli addetti alla consegna del calcestruzzo in cantiere, sia direttamente o tramite terzi, si limiti alla mera fornitura, dunque senza partecipazione alle attività di posa in opera e, pertanto, non sussiste l’obbligatorietà del POS. La sicurezza è garantita dal rispetto di una precisa procedura per lo scambio di informazioni tra fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice. Un parere a firma di un primario studio legale riconosciuto per le sue competenze giuslavoristiche ha verificato nuovamente le indicazioni amministrative offrendo al contempo una disamina critica delle interpretazioni basate sulle pronunce giudiziarie, confermando, ancora una volta, la non obbligatorietà del POS per le forniture di calcestruzzo in cantiere.
Ricorda l’Atecap che, nelle forniture di calcestruzzo preconfezionato in cantiere, la redazione del piano operativo della sicurezza non è obbligatoria, ai sensi dell’art. 96 comma 1-bis, poiché l’attività degli addetti alla consegna del prodotto si limita alla mera fornitura, ovvero non vi è in alcun modo contatto con il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
Questo assunto è ribadito dalla lettera circolare del Ministero Lavoro del 2011, dalla nota del Ministero Lavoro agli Ispettorati del 2016, dal focus del CNI del 2018 e dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2020: l’elemento discriminante è la partecipazione o meno alle attività di posa in opera.
L’Atecap richiama la lettera circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero Lavoro, con la quale è stata trasmessa la già menzionata procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere e chiarito che, nel caso delle mere forniture di calcestruzzo sia con autobetoniera, che con pompa, non occorre il POS, bensì i due modelli allegati alla circolare stessa per lo scambio di informazioni fra fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice, redatti in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Nella procedura, vengono, infatti, specificate le precise mansioni che il lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo svolge nella mera fornitura.
Rafforza il concetto la nota che ad agosto 2020 l’INL ha inviato agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e al Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro in cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.
Nella pratica, purtroppo, accade che in qualche caso venga richiesta la redazione del POS al produttore di calcestruzzo, sulla base di alcune pronunce in punto di responsabilità penale conseguente ad infortuni sul lavoro.
La valutazione operata in tali pronunce, scrive Atecap, non pare possa essere valorizzata per contrastare l’orientamento amministrativo sopra richiamato, ovvero gli indirizzi forniti dal Ministero e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle mere forniture di calcestruzzo, ciò in quanto gli infortuni che hanno originato i procedimenti penali sono tutti antecedenti al D.Lgs. 81/2008 e all’epoca dei fatti non era stata emanata la lettera circolare del 2011, che ha disciplinato la specifica procedura alla quale impresa fornitrice e impresa esecutrice devono attenersi.
In conclusione, nell’attuale ed inequivocabile quadro della regolamentazione amministrativa di riferimento, non può essere contestata alcuna violazione di legge all’impresa fornitrice di calcestruzzo che non elabori il POS, allorché si limiti a svolgere attività di “mera fornitura” nei termini e con le modalità sopra riepilogati.