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Lavoro

Apprendistato di primo livello – Regime contributivo – Istruzioni Inps

20 Ottobre 2023
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L’INPS, con il messaggio n. 3618/2023, ha riepilogato le aliquote contributive in vigore per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore effettuate nel 2023.

L’Istituto rammenta, innanzitutto, che a fronte della mancata proroga per l’anno 2023 dello sgravio contributivo del 100% previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), per i contratti di apprendistato di primo livello, in favore dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per i primi tre anni di contratto, la citata agevolazione non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente (legge n. 296/2006 – d.lgs. n. 150/2015), per i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota del 10% a carico dell’azienda è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, e a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (legge n. 92/2012) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’AspI e dal contributo integrativo di cui all’art. 25, quarto comma, della legge n. 845/78 (pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

L’Istituto evidenzia, inoltre, che la riforma introdotta dall’art. 1, commi da 191 a 220, della legge di Bilancio 2022, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs.  n. 148/2015, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi (cfr. la circolare Inps n. 76/2022).

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (art. 21, legge n. 41/1986) e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).

In ordine all’aliquota datoriale nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015, dispone, invece, che agli incentivi richiamati al comma 1 non si applica la previsione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015.

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