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Lavoro

Incentivi alle assunzioni – Pubblicata la Guida del Ministero del lavoro

19 Settembre 2023
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Si trasmette, per opportuna informativa, la guida “Gli incentivi all’assunzione” con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ai datori di lavoro utili indicazioni circa le misure accessibili per l’assunzione dei lavoratori, specificando per ciascun bonus requisiti e condizionalità, oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

Si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti le principali misure di interesse:

  1. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 36 (Manovra 2023 -Art.1, c.297, L.2022, n.197)

Tipologia contrattuale incentivata: lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

Sono destinatari di tale misura i datori di lavoro del settore privato che assumano giovani under 36 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata. L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato anche part-time e anche quale trasformazione di un precedente contratto a termine.

L’esonero contributivo è pari al 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo di 8.0000,00 parametrati su base mensile.

La misura interessa tutto il territorio nazionale e sono previste condizioni di maggior favore per otto regioni. In particolare, la durata massima è di 36 mesi o di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo NEET, di cui all’art. 27 del D.L. del 04/05/2023, n. 48.

Le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/01/23 e il 31/12/2023.

 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 30 (art.1, cc.100ss., Legge 27 dicembre 2017, n.205)

 Tipologia contrattuale incentivata: lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

 Sono destinatari di tale misura i datori di lavoro del settore privato che assumano giovani under 30 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata.

L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a seguito di conversione di precedente contratto a tempo determinato.

L’esonero contributivo è pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo di euro 3.000,00 parametrati su base mensile.

Se conseguente a mantenimento in seguito al termine del periodo di apprendistato per apprendisti under30, l’incentivo consiste in un esonero di 12 mesi dalla fine del periodo agevolato di apprendistato.

L’Incentivo è cumulabile con altri incentivi di natura economica (decontribuzione SUD, Incentivo NEET, etc.).

L’incentivo è permanente.

  1. INCENTIVO OCCUPAZIONE DONNE SVANTAGGIATE (Legge n.197/2022 art.1 c.298)

Tipologia di contratto incentivata: lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e tempo determinato

 Sono destinatari di tale misura i datori di lavoro del settore privato che assumano donne c.d. svantaggiate.

L’esonero contributivo è pari al 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo mensile di euro 8.000,00 annui parametrati su base mensile.

La durata massima è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato.

Sono esonerati anche i versamenti relativi all’assicurazione INAIL.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici.

L’incentivo è applicabile su tutto il territorio nazionale e ricomprende le assunzioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

  1. DECONTRIBUZIONE SUD (Art.1, cc.161-168, L.178/2020)

Tipologia contrattuale incentivata: lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione)

 Sono destinatari della misura i datori di lavoro che abbiano dipendenti in forza in una unità produttiva o organizzativa sita in una delle seguenti regioni:

  • ­ Abruzzo;
  • ­ Basilicata;
  • ­ Calabria;
  • ­ Campania;
  • ­ Molise;
  • ­ Puglia;
  • ­ Sardegna;
  • ­Sicilia.

L’esonero contributivo, senza limite di importo annuo, della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali è pari a: 30% fino al 2025; 20% fino al 2027; 10% fino al 2029.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo espressa incumulabilità dell’altro incentivo.

La scadenza è fissata al 31/12/2029.

  1. INCENTIVI PERCETTORI MISURA DI INCLUSIONE (art.10, D.L. n. 48/2023)

 Tipologia contrattuale incentivata: lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di apprendistato o di somministrazione) e lavoro a tempo determinato o stagionale

 Sono destinatari della misura i datori di lavoro privati, Agenzie per il lavoro, intermediari di lavoro anche in forma di Ente del Terzo settore o percettori che avviano una propria attività.

Nell’ipotesi di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di apprendistato o somministrazione) l’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.  La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione per l’importo di euro 8.000 riparametrati su base mensile.

Nell’ipotesi di lavoro a tempo determinato o stagionale, l’esonero è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione per l’importo di euro 4.000 riparametrati su base mensile.

L’incentivo non ha scadenza.

  1. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE (NEET) art.27, D.l. n.48/2023

 Tipologia contrattuale incentivata: lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo somministrazione) e apprendistato professionalizzante

 Sono destinatari della misura i datori di lavoro privato che assumano giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 15 e i 29 anni, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Nell’ipotesi di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) l’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Nell’ipotesi di apprendistato professionalizzante, l’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

L’incentivo è cumulabile con l’Incentivo Occupazione Giovani, di cui all’art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La misura si applica su tutto il territorio nazionale e le assunzioni devono essere effettuate nel periodo ricompreso tra il 01/06/2023 e il 31/12/2023.

  1. INCENTIVO OCCUPAZIONE OVER 50 (Legge n. 92/12, Art. 4, cc.8-11)

 Tipologia contrattuale incentivata: lavoro a tempo indeterminato e determinato (anche a scopo di somministrazione)

 Sono destinatari della misura i datori di lavoro del settore privato che assumano sull’intero territorio nazionale a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno cinquant’anni disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero contributivo è pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La durata massima è di: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, purché non prevedano un divieto di cumulo con altri benefici.

Non è prevista alcuna scadenza.

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla consultazione della Guida. 

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